IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
 
                               Decreta:
 
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
 
                            Articolo unico
 
  Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva,  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi  articoli,   relativi
all'istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in applicazioni
biotecnologiche.
 
      Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche
 
  Art.   199.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
applicazioni biotecnologiche  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Bari.
  La  scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche
per  la  preparazione  di  specialisti   in   grado   di   facilitare
l'applicazione  delle  innovazioni  che le biotecnologie vanno sempre
piu' sviluppando nei diversi  settori  del  mondo  produttivo  e  dei
servizi.  Lo  specialista in applicazioni biotecnologiche costituira'
l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base  e  lo
specialista  di processo. La scuola rilascia il titolo di specialista
in applicazioni biotecnologiche.
 
  Art. 200. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e
duecento ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  trenta
specializzandi.
 
  Art.  201.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale  concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di scienze e i dipartimenti di
biochimica  e biologia molecolare e di chimica, nonche' l'istituto di
genetica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
 
  Art. 202. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea  in:   chimica,   chimica
industriale,  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche,  fisica, scienze
agrarie, scienze biologiche, scienze delle  preparazioni  alimentari.
Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro
che  siano  in  possesso  del  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
 
  Art. 203. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   complementi di biologia e genetica molecolari;
   complementi di chimica biologica;
   complementi di microbiologia generale;
   complementi di chimica delle fermentazioni;
   complementi di chimica organica industriale;
   complementi di chimica fisica biologica;
   metodologie chimiche analitiche.
 
  2› Anno:
   complementi di genetica dei microrganismi;
   metodologie chimico fisiche,
ed  inoltre cinque fra i seguenti corsi, attivati dal consiglio della
scuola:
   colture cellulari;
   immunologia e immunochimica;
   complementi di microbiologia industriale;
   complementi di biochimica industriale;
   tecniche di manipolazioni genetiche;
   tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
   tecnologie della misura;
   sostanze naturali biologicamente attive;
   tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici;
   tecniche per la sintesi di acidi nucleici;
   tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi;
   tecniche per la determinazione di sequenze di proteine.
 
  3› Anno:
   elementi di ingegneria biochimica;
   aspetti legislativi delle biotecnologie,
ed inoltre quattro (a scelta) fra i seguenti corsi:
   ottimizzazione dell'espressione genica;
   vettori di clonazione;
   biotecnologie della chimica fine;
   applicazioni analitiche delle biotecnologie;
   biotecnologie e depurazione ambientale;
   biotecnologie dell'industria farmaceutica;
   biotecnologie dell'industria sieroterapica;
   biotecnologie nei problemi energetici;
   rischi biologici e loro stima;
   tecniche avanzate di purificazione;
   bioinformatica;
   applicazioni informatiche alle biotecnologie;
   complementi di biochimica della nutrizione;
   tecniche di ingegneria proteica;
   catalisi in biotecnologia;
   biotecnologie e nutrizione.
 
  Art.  204. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno  concordare  con  il  consiglio  della  scuola   l'attivita'
sperimentale  di  laboratorio  che  sara' svolto sotto la guida di un
relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza
alle  lezioni  teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della
scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione,
l'attivita'  attinente  alla  specializzazione,  svolta all'estero in
laboratori universitari o extra universitari.
 
  Art.  205. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamenti  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche  degli  specializzandi,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo  1982,
n. 162.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
 
                               COSSIGA
 
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 302